1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di paritą, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle cittą metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, č coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di paritą, in collaborazione con due consigliere o consiglieri di paritą in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle cittą metropolitane e degli enti di area vasta.
2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di paritą, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunitą e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi necessari ad assicurare l'effettivitą delle politiche di promozione delle pari opportunitą per i lavoratori e le lavoratrici.
3. Dallo svolgimento delle attivitą del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.