1. Le consigliere e i consiglieri di paritą devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla paritą e pari opportunitą nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
2. Le consigliere ed i consiglieri di paritą, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunitą e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di paritą sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autoritą giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.