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Articolo 11 Codice delle pari opportunità

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 15/07/2022]

Collegio istruttorio e segreteria tecnica

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 11 Codice delle pari opportunità

Articolo abrogato dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151

[1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

  1. a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 8, che lo presiede;
  2. b) un magistrato designato dal Ministero della giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di legittimità o di merito;
  3. c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  4. d) gli esperti di cui all'articolo 8, comma 3, let-tera a);
  5. e) la consigliera o il consigliere di parità di cui all'articolo 12.

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 8, possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato.

4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni, nonché avvalersi di collaborazioni esterne:

  1. a) per l'effettuazione di studi e ricerche;
  2. b) per attività funzionali all'esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera d).
  3. ]

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