1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni(1).
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.