1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
- a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
- b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
- c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
- d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani(2);
- e) [Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.](1)
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalità di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilità e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale(2).