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Articolo 139 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Nominativo

Dispositivo dell'art. 139 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato(1).

2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi(1).

2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed è fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter.

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