1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
- a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
 - b) abbia età non inferiore a quattordici anni(1);
 - c) sia in possesso della relativa patente;
 - d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
 
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  La lettera b) del comma 1 è stata modificata dall'art. 2, comma 7 del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.
                
                          
            
                          
        
      




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