1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
- a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
- b) abbia età non inferiore a quattordici anni(1);
- c) sia in possesso della relativa patente;
- d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Note
(1)
La lettera b) del comma 1 è stata modificata dall'art. 2, comma 7 del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.