1. (1)L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi:
- a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005;
- b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Il titolare di autorizzazione generale è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26.
3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale di classe A è rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01.
4. L'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all'articolo 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 134, comma 1, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25.
5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi.