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Articolo 117 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Verifiche e controlli

Dispositivo dell'art. 117 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il titolare di autorizzazione generale č tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolaritā dello svolgimento della relativa attivitā di comunicazione elettronica.

2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltā di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.

3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo č svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

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