1. Il titolare di autorizzazione generale č tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolaritā dello svolgimento della relativa attivitā di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltā di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo č svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.