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Articolo 105 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Libero uso

Dispositivo dell'art. 105 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

  1. a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
  2. b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan;
  3. c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
  4. d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
  5. e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
  6. f) telecomandi dilettantistici;
  7. g) applicazioni induttive;
  8. h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
  9. i) ausilii per handicappati;
  10. j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
  11. k) applicazioni audio senza fili;
  12. l) apriporta;
  13. m) radiogiocattoli;
  14. n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
  15. o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
  16. p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate , sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. [Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.](1)

2. Sono altresì di libero uso:

  1. a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
  2. b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Note

(1) Periodo soppresso dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76

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