1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati "Messaggi IT-Alert".
2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb).
3. Le modalità operative ed organizzative relative all'utilizzo ed alle finalità del sistema IT-Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni(1).
4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata.
5. L'Autorità, tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalità per valutare se l'efficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente comma, sia equivalente all'efficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1, supporta il Ministero nella valutazione dell'efficacia degli eventuali sistemi di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di cui al comma 2.