1. L'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità:
- a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98 quarterdecies, equivalente a quello di tutti i consumatori;
- b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.
2. Nell'adottare le misure di cui al comma 1, l'Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell'articolo 39.