1. L'Autorità, qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 98 bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto.
2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all'articolo 98 ter e il sistema di compensazione del costo netto.
3. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l'Autorità pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l'Autorità indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.