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Articolo 98 novies Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi

Dispositivo dell'art. 98 novies Codice delle comunicazioni elettroniche

1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il codice '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia, provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi(1).

2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il codice '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilita' a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell'articolo 39.

3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice '116' adottano misure adeguate a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni.

4. L'Autorità provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalità di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116' e provvede altresì alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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