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Articolo 49 ter Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego

Dispositivo dell'art. 49 ter Codice delle comunicazioni elettroniche

1. (1)Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 23 del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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