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Articolo 27 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Risoluzione delle controversie transnazionali

Dispositivo dell'art. 27 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 29.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni.

3. L'Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorità può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessità di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali. L'Autorità adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC.

4. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC.

5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

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