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Articolo 325 quater Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo

Dispositivo dell'art. 325 quater Codice delle assicurazioni private

1. (1)L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonché comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.

2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del Capo VI del presente Titolo (2)(3).

Note

(1) Rubrica modificata dall'art. 1, comma 31, lettera a), del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.
(2) Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto che: "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
(3) Commi 1 e 2 , modificati dall'art. 1, comma 31, lettere b) e c), del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

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