1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità;
- c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;
- g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;
- h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;
- i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 324-quinquies, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa eventualmente liquidata. (1)