1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324 ter e 324 quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324 bis, 324 quater nei confronti delle imprese e all'articolo 324 septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311 septies (1)(2).
Note
(1)
Il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto che: "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
(2)
Comma 1 modificato dall'art. 1, comma 28, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.