[1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati č punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 č punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.]