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Articolo 296 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Organismo di indennizzo italiano

Dispositivo dell'art. 296 Codice delle assicurazioni private

1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Per l'esercizio delle funzioni di cui al all'articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis(2).

2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

2-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo è notificato immediatamente alla Commissione europea(1).

2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili(2).

Note

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 15 maggio 2023, n. 70.
(2) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, che ha disposto la modifica del comma 1 e l'introduzione del comma 2-ter.
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

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