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Articolo 274 quaterdecies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita

Dispositivo dell'art. 274 quaterdecies Codice delle assicurazioni private

1. (1)Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274 ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274 sexies.

2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274- ter.

3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 113 della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

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