1. (1)Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274 ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274 sexies.
2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274- ter.
3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo.