1. (1)Ai fini del presente capo si intende per:
- a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274 sexies, comma 1;
- b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;
- c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274 ter, commi 1 e 2;
- d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;
- e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 1, comma 113 della L. 30 dicembre 2023, n. 213.