1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'IVASS, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza(1)(2)(3).
Note
(1)
Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto, con l'art. 370, comma 2, che la modifica di cui al presente articolo si applica "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".
Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto, con l'art. 389, comma 1, la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
(2)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
(3)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.