[1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa. 2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può: a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.]