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Articolo 219 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Calcolo della situazione di solvibilitā corretta

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 219 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[1. L'ISVAP disciplina con regolamento: a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo; c) il trattamento . . . delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato; d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l'impresa di assicurazione o di riassicurazione , i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante; e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.]

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