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Articolo 217 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilitā sul gruppo

Dispositivo dell'art. 217 bis Codice delle assicurazioni private

1. Le previsioni di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante;
  2. b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorità di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante;
  3. c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215 ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo in modo centralizzato;
  4. d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216 novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilità e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato;
  5. e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante è autorizzata dall'autorità di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217 ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.

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