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Articolo 215 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Operazioni infragruppo rilevanti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 215 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare. 2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano: a) i finanziamenti; b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine; c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità; d) gli investimenti; e) le operazioni di riassicurazione e di retrocessione ; f) gli accordi di ripartizione dei costi. 3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneità delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito. 4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti.]

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