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Articolo 350 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi

Dispositivo dell'art. 350 Codice delle assicurazioni private

1. I provvedimenti adottati dall’IVASS a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

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