1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20. (1)
Note
(1)
L'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è il seguente: «Art. 10 (Autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione). - 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino l'assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo dell'impresa, tenuto anche conto delle azioni o quote gia' possedute direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP, il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di un'impresa di assicurazione.
2. Ai fini della presente legge una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.
2-bis. Ai fini della presente legge si considera partecipazione qualificata il fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtù di particolari accordi con l'impresa in cui e' detenuta, la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante.
3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo o di una partecipazione qualificata dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.
5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione».
2. Ai fini della presente legge una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.
2-bis. Ai fini della presente legge si considera partecipazione qualificata il fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtù di particolari accordi con l'impresa in cui e' detenuta, la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante.
3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo o di una partecipazione qualificata dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.
5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione».