1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo.
2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformità al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività.
3. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Fanno parte del Collegio delle autorità di vigilanza l'autorità di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorità di vigilanza le autorità di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.
5. Alcune attività possono essere svolte da un numero ridotto di autorità di vigilanza qualora ciò sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio.