1. L'IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.
2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'IVASS, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.
2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.