1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L'IVASS verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 66 quater.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.