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Articolo 194 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Imprese di assicurazione di Stati terzi

Dispositivo dell'art. 194 Codice delle assicurazioni private

1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

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