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Articolo 93 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Deposito e pubblicazione

Dispositivo dell'art. 93 Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione.

3. [Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l’indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell’esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.] (1)

4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

5. [Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.] (1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

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