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Articolo 84 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Impresa di partecipazione capogruppo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 84 Codice delle assicurazioni private

Capo abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74

[[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione. 2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5. 3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.]]

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