1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.
2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59 ter e 59 quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui all'articolo 59 quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.