1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44 octies e dall'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni:
- a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 44 sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1;
- b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa europea applicabile, sono classificate nel livello 2;
- c) qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.
2. Nel rispetto dell'articolo 44 octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice di cui all'articolo 2546 del codice civile può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel comma 1, lettera c), è classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui all'articolo 44 septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44 septies, commi 2 e 3.