1. L'impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all'articolo 45 ter, commi 3 e 4, nella misura in cui le risultanze di tale modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative un livello di tutela equivalente a quello derivante dall'utilizzo dei parametri di cui all'articolo 45 ter.
2. L'impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui all'articolo 45 ter, comma 4.
3. Nel caso in cui l'impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, l'IVASS può autorizzare l'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nella misura in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli assicurati beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all'articolo 45 ter.
4. L'IVASS può imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.