1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45 quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.
2. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.
3. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.