1. In applicazione dell'articolo 30 bis, comma 3, lettera a) l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell'equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30 ter, comma 3.
3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione, all'organo di controllo e all'IVASS.
4. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.