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Articolo 29 bis Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Responsabilitą del consiglio di amministrazione

Dispositivo dell'art. 29 bis Codice delle assicurazioni private

1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.

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