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Articolo 22 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Attivitą in uno Stato terzo

Dispositivo dell'art. 22 Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.

2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

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