1. L'IVASS:
- a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili;
- b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
- c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza(1).
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Note
(1)
La lettera a) del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.