1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
- b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
- c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
- e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
- f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
- g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
- h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
- i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
- l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice č soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.