Capo abrogato dal D. lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D. lgs. 6 agosto 2012, n. 147
[1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.]