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Articolo 34 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Numero massimo delle persone trasportabili sulle unitą da diporto

Dispositivo dell'art. 34 Codice della nautica da diporto

1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.

2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.

3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

  1. a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
  2. b) per le unità non munite di marcatura CE:
  3. 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
  4. 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.

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