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Articolo 18 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Iscrizione di unitą da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero

Dispositivo dell'art. 18 Codice della nautica da diporto

1. Gli stranieri e le societą estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unitą da diporto di loro proprietą nell'Archivio telematico centrale delle unitą da diporto (ATCN) , se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autoritą consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autoritą marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unitą iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societą estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unitą da diporto di loro proprietą nell'Archivio telematico centrale delle unitą da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autoritą marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unitą iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.

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