1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
- a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti(1);
- b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
- c) il libro unico di bordo.
4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice(2).
5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di cui al comma 3, lettera a) con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice(3).