Articolo abrogato dal D.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5
[1. Ai fini del presente capo, si intende per:
- a) unitą da diporto parzialmente completata: una unitą costituita dallo scafo e da uno o pił altri componenti;
- b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o pił persone non collocate al suo interno;
- c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;
- d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
- 1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;
- 2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
- e) trasformazione rilevante dell'unitą: la trasformazione di un'unitą che:
- 1) modifica il mezzo di propulsione dell'unitą;
- 2) comporta una modifica rilevante del motore;
- 3) altera l'unitą in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unitą;
- f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unitą č mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;
- g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
- h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;
- i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo. ]